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Investire in Fondi

Gli obblighi del collocatore

Comunque avvenga l'acquisto del fondo, i soggetti collocatori hanno una serie di obblighi, imposti da norme di legge e regolamentari,il cui scopo è quello di permettere all'investitore di effettuare scelte di investimento consapevoli e coerenti con i propri obiettivi e propensione al rischio.

Innanzi tutto, quindi, obblighi di rendere informazioni sull'investimento: il sottoscrittore deve poter valutare la natura, i rischi e le implicazioni dello specifico investimento. Le informazioni devono essere fornite sia attraverso il contatto diretto con il cliente sia attraverso la consegna di alcuni documenti.

Fra essi, particolare rilievo assume il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al risparmiatore. Il miglior consiglio che possiamo darvi è di leggerlo attentamente prima di fare qualsiasi operazione di investimento in fondi: i vostri risparmi valgono bene il tempo necessario per un'attenta lettura.

Al momento della sottoscrizione deve essere consegnato anche il regolamento di gestione del fondo , che costituisce il testo del contratto concluso con la società di gestione e vincola il gestore al rispetto di una serie di norme e principi.

Vi sono poi una serie di obblighi il cui fine non è quello di fornire informazioni ma, come abbiamo accennato, di favorire scelte di investimento adeguate per il singolo risparmiatore.

Per questo, prima dell'acquisto, i soggetti collocatori devono chiedere informazioni all'investitore circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, gli obiettivi d'investimento, la propensione al rischio, la situazione finanziaria.

L'investitore può anche rifiutarsi, firmando una apposita dichiarazione, di fornire queste informazioni. Tuttavia, va sottolineata l'essenziale importanza che esse hanno nel processo d'investimento: sulla base di queste informazioni gli intermediari possono infatti valutare l'adeguatezza delle operazioni disposte.

Nel caso non le ritenga adeguate l'intermediario deve addirittura astenersi dall'effettuare le operazioni richieste , comunicandone le ragioni all'investitore. Questi, invero, può comunque imporre all'intermediario l'esecuzione dell'operazione, ma deve farlo con ordine scritto.

Il soggetto collocatore ha, quindi, l'obbligo di aiutarvi, con la propria competenza ed esperienza, nelle scelte di investimento. Fornire le informazioni su esperienza, obiettivi di investimento, propensione al rischio e situazione finanziaria rende più agevole questo compito, diminuendo il rischio di effettuare investimenti non adeguati.

Esempio :

Facciamo un esempio che ci aiuti a capire meglio.
Immaginiamo che l'investitore sia un anziano signore con bassa propensione al rischio e scarsa disponibilità finanziaria.
Supponiamo che voglia impegnare buona parte dei propri risparmi (o che gli venga proposto) in un fondo azionario paesi emergenti, magari con un piano di accumulo.

Se ha fornito tutte le informazioni richieste, il soggetto collocatore deve necessariamente rifiutare l'operazione perchè non adeguata, informando l'anziano signore del rifiuto e delle relative motivazioni. In primo luogo l' età : il signore potrebbe non disporre di un orizzonte temporale sufficientemente lungo per beneficiare dell'investimento.

Per lo stesso motivo, il Pac non sembra adeguato presupponendo un periodo di investimento più o meno lungo, considerato che la sua interruzione comporterebbe una maggiore incidenza percentuale delle commissioni sino ad allora pagate. Poi le disponibilità finanziarie : non è prudente investire buona parte dei propri risparmi in un fondo così rischioso, soprattutto se le disponibilità finanziarie sono limitate. Infine la propensione al rischio : è evidente che l'azionario paesi emergenti non è adeguato a chi ha bassa propensione al rischio.

Se, invece, il cliente si è rifiutato di fornire le informazioni dovute (cosa che è nella sua facoltà), il collocatore potrebbe non essere in grado di cogliere l'inadeguatezza dell'operazione perchè dovrebbe basarsi solo sui dati a lui noti (ad es. l'età), non potendo valutare quelli non conosciuti (ad es. propensione al rischio e disponibilità finanziarie).

Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa

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