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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

I soggetti

La struttura organizzativa dei fondi comuni di investimento si articola in: la società di gestione del risparmio, la banca depositaria, l'insieme dei partecipanti. Sul complesso delle attività che svolgono questi tre soggetti è previsto il controllo da parte della Banca d'Italia e della Consob.

I capitali versati dai sottoscrittori formano un compendio patrimoniale autonomo (fondo comune) sul quale la società di gestione del risparmio esercita le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia (e di controllo sull'attività svolta dalla società di gestione del risparmio), assumendosene le relative responsabilità. I sottoscrittori non hanno diritto a influire sull'attività di gestione del patrimonio del fondo, limitandosi ad aderire ad una proposta contrattuale predefinita e trovando la loro sola fonte di tutela nel controllo amministrativo dell'organo di vigilanza sul contenuto (e, in seguito, sul rispetto) del regolamento contrattuale (vedi nota).

L'adozione di tale modello organizzativo offre una maggiore tutela ai partecipanti in quanto la netta separazione delle diverse funzioni consente una più spiccata professionalità tecnica nell'ambito della società di gestione del risparmio e una precisa individuazione della sua attività, il che a sua volta favorisce le funzioni di controllo rendendo meno facili commistioni pericolose per gli interessi dei sottoscrittori.


Nota:
Ciascun fondo comune di investimento è disciplinato da un apposito regolamento, il cui contenuto deve essere approvato dalla Banca d'Italia. Nel regolamento sono individuate le caratteristiche del fondo e le principali modalità di funzionamento del fondo; vengono indicati la società promotrice, il gestore (se diverso dalla società promotrice) e la banca depositaria; è definita la ripartizione dei compiti tra questi soggetti, e sono regolati i rapporti intercorrenti tra tali soggetti ed i partecipanti al fondo. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto da quello della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. "Vi è distinzione netta tra patrimonio del fondo, patrimonio dei partecipanti e patrimonio della società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione, sono consentite azioni dei creditori dei singoli investitori solo sulle quote sottoscritte. La società di gestione del risparmio non può, in nessun caso, utilizzare i beni di pertinenza dei fondi gestiti."
Forestieri G., Il sistema finanziario. Istituzioni mercati e modelli di intermediazione, op. cit., pag. 379.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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