Home > Doc > La performance dei fondi comuni > Il prospetto informativo

La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Il prospetto informativo

Nell'ambito del diritto all'informativa da parte dell'investitore, una posizione centrale è occupata dal prospetto informativo, già previsto dalla legge 77/83 . Il primo schema si deve alla comunicazione Consob del 6 giugno 1984 n. 08384 , i cui criteri furono modificati nel 1996 (comunicazione n. 08027 del 28 maggio 1996) al fine di renderli più rispondenti alle esigenze manifestatesi sul mercato nel tempo.

Il Testo Unico, al Titolo II, Appello al pubblico risparmio, art. 94, contiene le nuove norme relative alla redazione del prospetto informativo, prevedendo che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento devono darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.

La Consob con delibera n. 11971 del 14/05/1999 ha emanato il regolamento relativo alla disciplina degli emittenti in conformità al D.Lgs. 58/98, prevedendo, all'art. 5, le modalità di redazione del prospetto informativo. Dopo diverse modifiche, con la sua comunicazione del 29 ottobre 2001, DIN/1081851, la Consob ha introdotto uno standard per rendere omogenei e comparabili i contenuti del Prospetto Informativo dei fondi comuni d'investimento mobiliari aperti.

Il nuovo schema di Prospetto Informativo è più snello rispetto al passato (in quanto non contiene più appendici e allegati), si caratterizza per la previsione di un nucleo minimo ma esaustivo di informazioni, è basato sugli elementi essenziali dell'operazione e rimanda, per le eventuali esigenze di approfondimento, al regolamento di gestione ed all'ulteriore documentazione disponibile. Il nuovo Prospetto Informativo si compone di tre parti:
> la Parte I, che illustra le caratteristiche del fondo e le modalità di sottoscrizione (informazioni generali; informazioni sull'investimento; informazioni economiche; informazioni sulle modalità di sottoscrizione e rimborso; informazioni aggiuntive);
>> la Parte II, che illustra le performance storiche del fondo e del parametro di riferimento (benchmark) i dati storici di rischio- rendimento e dei costi del fondo (la novità più rilevante, mutuata, in modo significativo, dall'esperienza nordamericana in tema di offerta di mutual fund);
>>> la Parte III, ovvero il Modulo di Sottoscrizione (informazioni richieste dal regolamento di gestione, l'indicazione dell'obbligo di consegna del Prospetto Informativo e del regolamento di gestione, l'indicazione dei mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta; l'evidenziazione dei casi in cui si applica la facoltà di recesso).

Il prospetto è unico per i fondi gestiti dalla medesima società che presentino caratteristiche omogenee , e ciò introduce il principio dell'unitarietà della sollecitazione di quote di fondi: una volta aderito all'operazione complessiva di sollecitazione a seguito della consegna del Prospetto Unico e della sottoscrizione del relativo modulo, per il risparmiatore è possibile effettuare tutte le operazioni quali versamenti aggiuntivi, switch, sul prodotto già sottoscritto ma anche su quelli inseriti all'interno del prospetto unico senza la necessità di una nuova consegna del documento d'offerta e della sottoscrizione di un ulteriore modulo di adesione.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

Successivo: L'indipendenza del gestore: i conflitti d'interesse

Sommario: Index