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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Il regolamento del fondo

Il regolamento del fondo costituisce il documento in cui si sostanzia la disciplina contrattuale dei rapporti tra il partecipante e le sue controparti; la centralità del regolamento risulta enfatizzata dal nuovo assetto normativo che consente agli operatori di determinare le caratteristiche del prodotto secondo le strategie perseguite e le richieste del mercato. La facoltà di autoregolamentazione trova dei limiti sia nei requisiti strutturali dei fondi dettati dal Decreto del Min. Tesoro n. 228/1999 sia nei criteri generali di redazione dei regolamenti di cui al provvedimento Banca d'Italia dell'1/07/1998 . L'attribuzione al Ministero del Tesoro del potere di determinazione dei criteri risulta coerente con l'impostazione generale del sistema, che conferisce a Consob e Banca d'Italia funzioni normative di carattere più strettamente tecnico nei rispettivi settori di competenza, mentre rimette al Ministero quelle valutazioni che comportino la definizione dei limiti esterni della disciplina o la salvaguardia dei diritti soggettivi dei singoli risparmiatori. Il regolamento del fondo diventa lo strumento attraverso il quale vengono fissati concretamente i contorni dell'attività di gestione e definiti gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte d'investimento. Il sottoscrittore di quote di un fondo comune di investimento non ha la facoltà di partecipare alla negoziazione del contratto gestorio: deve accettare il regolamento del fondo senza la possibilità di apportarvi delle modifiche (contratto per adesione).

L'art. 39 del TUIF prevede, alla lettera a) l'indicazione dei tratti "anagrafici" del fondo (denominazione e durata ); mentre le altre lettere riprendono previsioni già contenute nella L. 77/83, all'art. 2, comma 2. Il regolamento deve contenere le seguenti altre indicazioni :
- le modalità di partecipazione al fondo, la forma aperta dello stesso, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo, i destinatari delle quote (pubblico indistinto o particolari categorie di investitori, ad es. investitori qualificati);
- gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, dai quali risultino i vincoli che il gestore si impegna a rispettare nell'attività di gestione riguardanti sia la rischiosità intrinseca dei valori oggetto di investimento e del complessivo portafoglio di attività detenute, sia gli aspetti della gestione suscettibili di dare luogo a possibili conflitti di interesse ;
- il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo ;
- i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
- le spese a carico del fondo e quelle a carico della SGR;
- la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla SGR e degli oneri a carico dei partecipanti;
- le modalità di pubblicità del valore delle quote;
- lo scopo del fondo, in termini di obiettivi che la SGR intende perseguire (orientamento all'incremento/mantenimento del valore del patrimonio), orizzonte temporale degli investimenti (breve, media o lunga durata), eventuale intenzione di supportare determinati settori dell'economia o di destinare in tutto od in parte a iniziative di carattere umanitario o sociale (fondi etici);
- l'indicazione della società promotrice e del gestore con la definizione della ripartizione dei relativi compiti (ovviamente i due soggetti possono coincidere; in caso contrario il testo regolamentare conterrà due distinte sezioni riguardanti ciascuno di essi, al fine di facilitarne l'individuazione);
- la banca depositaria, le condizioni per la sua sostituzione, le dipendenze presso le quali vengono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote.

Il regolamento del fondo è definito autonomamente dalla SGR, che ne richiede l'approvazione alla Banca d'Italia : decorsi quattro mesi dalla data di presentazione della domanda senza diversa comunicazione, la richiesta si intende approvata (silenzio-assenso) .

Nota:
La Banca d'Italia valuterà la completezza e la compatibilità del regolamento oltre che con i "criteri generali di redazione" da essa stabiliti, anche con quelli relativi alla "struttura di funzionamento" definiti dal Ministero del Tesoro e con il "contenuto minimo" che si evince dalla normativa nel suo complesso. È possibile quindi affermare che, pur con le differenze esistenti tra i vari fondi e tra le diverse società di gestione, i regolamenti rispondono ad uno schema comune che ne facilita la comparabilità, rendendo possibile l'orientamento verso i fondi più confacenti alle esigenze del potenziale sottoscrittore. Alpa G., Capriglione F., Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, CEDAM, Padova, 1998, pag. 386.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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