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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Sottoscrizione, valore e rimborso delle quote

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote o loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. Il regolamento specifica i mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta d'accredito; il giorno cui si riferisce il valore della quota da considerare ai fini della determinazione del numero di quote da attribuire ; le differenti modalità di sottoscrizione (in unica soluzione o con piano di accumulazione); la periodicità di emissione e rimborso delle quote, almeno settimanale ed analoga a quella di calcolo del valore della quota.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore (art. 36, comma 8, TUIF). I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione , il partecipante può sempre chiedere (sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente) l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo , al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. Il regolamento indica se per i certificati sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

La sottoscrizione può essere abbinata ad altri prodotti finanziari; l'eventuale contratto collaterale costituisce atto volontario separato e l'abbinamento non comporta effetti sulla disciplina del fondo, che resta assoggettata al regolamento . La sottoscrizione può, inoltre, avvenire mediante passaggio tra fondi (switch). Il regolamento disciplina le modalità e i tempi dell'operazione.

I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso (totale o parziale) delle quote, che deve essere eseguito entro 15 giorni dalla richiesta. In casi eccezionali il rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese; sospensione che deve essere immediatamente comunicata alla Banca d'Italia ed alla Consob (art. 10, comma 3, decreto Ministero Tesoro n. 228/99). Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR . Il rimborso può avvenire (se previsto dal regolamento) anche tramite switch o, ancora, mediante "piani sistematici di rimborso": il partecipante impartisce istruzioni per un rimborso programmato, fissando il numero di quote o l'importo da disinvestire alle scadenze indicate.

La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso e' stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data, nei seguenti casi:
- scioglimento della SGR;
- rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo, in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

La liquidazione del fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'organo di vigilanza. L'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo, deve essere pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i nella scheda identificativa, per almeno tre volte a distanza di una settimana.

Previa analoga informativa alla Banca d'Italia è possibile procedere alla fusione tra fondi, purché gli stessi abbiano tutti forma aperta, le loro politiche d'investimento siano compatibili e l'operazione avvenga nell'interesse dei partecipanti e senza oneri a loro carico.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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