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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

La banca depositaria

Allo scopo di garantire efficienza nell'esecuzione delle istruzioni impartite dalla SGR ed una maggior tutela ai partecipanti, attraverso la separazione della custodia materiale dei beni del fondo dal potere di gestione, la normativa prevede la presenza obbligatoria (ed esclusiva) della banca depositaria. Accanto alla funzione principale di "custodia del fondo", prevista all'art. 36 del TUIF, altre funzioni non meno importanti attribuite alla banca depositaria sono elencate all'art. 38; la separazione evidenzia in maniera marcata come la banca depositaria non costituisca un mero custode delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di un fondo comune di investimento, funzione che costituisce la sua obbligazione principale, ma svolge un ruolo di esecuzione e controllo, che riguarda l'intera gestione del fondo, a garanzia dell'investitore.

Tra le funzioni puramente operative vanno ricordate l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla società di gestione del risparmio, se non contrarie alla legge, al regolamento, allo statuto o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; l'accertamento che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso; il regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del fondo; la registrazione contabile degli strumenti finanziari custoditi; l'incasso delle cedole.

Le funzioni di controllo sulla totalità delle operazioni disposte dalla società spaziano dal calcolo del valore della quota e destinazione dei redditi del fondo al rispetto dei limiti legali e regolamentari dell'investimento ed al controllo di legittimità delle istruzioni impartite. Il controllo di legittimità si ritiene possa essere svolto nei tempi e nei modi che la banca ritiene più opportuni, dal momento che il TUIF non contiene nessuna disposizione al riguardo. L'art. 36, comma 4, del TUIF, sottolinea che nello svolgimento delle proprie funzioni la banca depositaria è indipendente dalla società promotrice e dal gestore ed agisce nell'interesse dei partecipanti al fondo.

La delicatezza dei compiti attribuiti alla banca depositaria giustifica i particolari requisiti previsti dal provvedimento della Banca d'Italia del 20 settembre 1999:
- la banca depositaria deve essere italiana o avere sede statutaria in un altro Stato membro dell'Unione Europea avente una succursale in Italia;
- l'ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro;
- la banca deve aver maturato un'adeguata esperienza all'incarico da assumere;
- l'assetto organizzativo deve essere idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati.

Gli amministratori ed i sindaci della banca depositaria riferiscono alla Banca d'Italia ed alla Consob, ciascuna per le proprie competenze (art. 38, comma 4, TUIF), le eventuali irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione.

La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei singoli partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione. Pur essendo individuato, con la scelta del depositario, il soggetto responsabile dei compiti di custodia, questo può, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della SGR e dei partecipanti, subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR .

Ad evitare conflitti d'interessi, l'incarico di depositaria non può essere conferito a banca il cui presidente del consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, direttore generale, dirigente o responsabile organizzativo sia anche presidente o amministratore delegato o membro del comitato di gestione della SGR.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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