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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Il regolamento di gestione dei fondi comuni armonizzati

Con il provvedimento della Banca d'Italia del 28 novembre 2000 è stata riconosciuta ai fondi comuni di investimento armonizzati la possibilità di redigere il regolamento di gestione in forma semplificata secondo lo schema ivi allegato. L'esame del contenuto di tale schema rivela immediatamente lo sforzo di rendere più intelligibile il testo regolamentare allo scopo di consentirne una più agevole fruizione da parte dei destinatari.

Lo schema di regolamento semplificato si compone di tre parti:
a) la Scheda Identificativa del prodotto;
b) le previsioni relative alle Caratteristiche del Prodotto;
c) le Clausole Generali.

La parte a) (Scheda Identificativa) contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo (denominazione e durata, indicazione della Società di Gestione del Risparmio e della eventuale Società promotrice, indicazione della Banca Depositaria, indicazione della periodicità di calcolo del valore della quota e delle modalità di pubblicazione di tale valore nonché di eventuali modifiche regolamentari).

La parte b) (Caratteristiche del Prodotto) contiene i tratti distintivi del fondo oggetto del regolamento e si compone di quattro sezioni. Nella prima sono indicate la tipologia del fondo, le finalità (obiettivi di investimento, orizzonte temporale), l'oggetto e le politiche di investimento (criteri di ripartizione degli investimenti, natura degli strumenti finanziari e altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo, valuta di denominazione). Nella seconda vengono indicati i criteri relativi alla determinazione dei proventi ovvero dei risultati della gestione e le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione. La terza sezione stabilisce le spese a carico del Fondo e la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla Società Promotrice, alla Società di Gestione del Risparmio e alla Banca Depositaria nonché degli oneri a carico dei partecipanti. Nella quarta sezione sono stabilite le modalità della sottoscrizione e del rimborso delle quote (piani di accumulo, rimborsi programmati, modalità delle operazioni di passaggio fra fondi) e gli eventuali casi in cui le operazioni di rimborso possono avvenire con modalità diverse da quelle ordinarie; vi vengono, inoltre, indicate le modalità di adesione e le caratteristiche ed il funzionamento dell'eventuale abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario. La parte b) può comporsi di due ulteriori sezioni destinate a recepire quelle che la Banca d'Italia, nel suo provvedimento, definisce le disposizioni eventuali. La quinta sezione, nel caso in cui la società gestore sia diversa dalla società promotrice, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti nonché i rapporti intercorrenti tra questi e i partecipanti al fondo. La sesta sezione indica eventuali ed eccezionali disposizioni che derogano alle clausole generali indicate nella parte c).

La parte c) (Clausole Generali) contiene la disciplina comune ai diversi fondi come si ricava dall'esperienza fin qui maturata e costituisce un tutto unico destinato ad essere riprodotto integralmente. Nelle otto sezioni che la compongono (Partecipazione al Fondo, Quote e Certificati di partecipazione, Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti, Spese a carico della SGR, Valore unitario della quota e sua pubblicazione, Rimborso delle quote, Modifiche del Regolamento, Liquidazione del Fondo), attraverso il ricorso a formule espositive standardizzate, sono compendiate le soluzioni delineate dalla prassi e affermatasi con caratterizzazione costante per tutte le tipologie di fondi. Eventuali, eccezionali e limitate deroghe alle disposizioni contenute in questa parte possono essere realizzate espungendo la disposizione modificata e riportandola nella sesta sezione della parte b) dandone evidenza, a fini istruttori, alla Banca d'Italia.

Alla semplificazione del contenuto del testo regolamentare, infatti, si accompagna lo snellimento della procedura e dei termini di approvazione dei regolamenti di gestione redatti ai sensi dello schema appena descritto: la domanda di approvazione va presentata dalla SGR, specificando che si tratta di regolamento semplificato, alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio . La Banca d'Italia comunica l'approvazione: entro venti giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle "clausole generali", senza alcuna deroga; entro quarantacinque giorni per i regolamenti che prevedono limitate e circoscritte deroghe alle clausole generali. L'approvazione si intende comunque rilasciata se non negata con provvedimento motivato entro i suddetti termini, ma nel caso in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato o la documentazione prodotta risulti incompleta il termine di silenzio-assenso è interrotto . I nuovi termini previsti dal provvedimento per l'approvazione dei nuovi regolamenti semplificati si applicano anche alla approvazione delle modifiche apportate ai testi regolamentari adottati secondo lo schema predisposto dalla Banca d'Italia .

Infine è da rilevare la possibilità prevista dal provvedimento in esame di trasfondere nel nuovo schema semplificato il regolamento di gestione di un fondo armonizzato già approvato; il passaggio allo schema semplificato, in ogni caso, non deve generare modifiche al contenuto disciplinare del regolamento per cui nella redazione della parte b) relativa alle "caratteristiche del prodotto" si dovrà tendere a riprodurre le dizioni presenti nel testo precedente.

Nel complesso l'esame del provvedimento della Banca d'Italia rivela un'apprezzabile sforzo diretto alla razionalizzazione della disciplina che ne forma oggetto. Lo schema semplificato predisposto dalla Autorità di Vigilanza, in particolare, oltre ad agevolare le procedure di approvazione e la riduzione dei relativi termini, sembra destinato a rendere più agevole la lettura dei testi regolamentari ed a favorire il raffronto tra i diversi prodotti a tutto vantaggio dell'investitore. In tal senso risulta apprezzabile anche la raccomandazione di Banca d'Italia ad evitare la riproduzione di previsioni già contenute in norme primarie o secondarie nonché le ripetizioni tra le varie parti del testo. L'impressione generale che si ricava è dunque quella di una adeguata semplificazione del testo regolamentare, a beneficio dei sottoscrittori, e di un altrettanto opportuno snellimento della procedura di approvazione di tali testi, a beneficio delle Società di Gestione del Risparmio alla cui discrezionalità è peraltro rimessa l'adozione dello schema semplificato e dunque, in ultima analisi, l'efficacia pratica dell'innovazione prodotta dal provvedimento di Banca d'Italia.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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