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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria

Il decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998 (TUIF) segna un punto di svolta nel riassetto della disciplina dei servizi di investimento e degli intermediari, dei mercati e, nella parte societaria, della disciplina dell'appello al pubblico risparmio, delle società quotate sui mercati regolamentati e dell'insider trading, attraverso tre linee di intervento:


- un quadro normativo più snello con maggiore affidamento sull'autoregolamentazione e minor peso degli oneri di natura amministrativa a carico degli intermediari, con una tendenziale riduzione delle riserve di attività nell'area del risparmio gestito e, conseguentemente, un maggiore grado di omogeneità nelle disposizioni e nei controlli a tutela dell'investitore;
- la realizzazione di un'adeguata cornice normativa per l'avvio delle nuove società private di gestione dei mercati;
- una revisione della disciplina delle società quotate per migliorarne i rapporti con un mercato dei capitali ormai integrato con la realtà internazionale.

Il TUIF si articola in quattro parti.

Nella PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI vengono fornite le definizioni relative alla terminologia tecnica impiegata; definiti i rapporti con il diritto comunitario e le altre fonti normative; sanciti i principi fondamentali in materia di collaborazione tra autorità (nazionali ed internazionali, in primo luogo comunitarie) e segreto d'ufficio .

La PARTE II: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI riflette in larga misura quanto previsto dal d. lgs. 415/96, con l'importante eccezione delle gestioni collettive; la normativa riceve dal TUIF un contributo fondamentale in termini di organicità, in quanto la Legge n. 77/83, il decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 e le varie norme stratificatasi tra questi due provvedimenti determinavano un insieme complesso nella costruzione e nell'applicazione.
Relativamente alla gestione collettiva del risparmio, il Testo Unico innova profondamente, creando i presupposti per la nascita e lo sviluppo di intermediari capaci di offrire tutti i servizi di gestione patrimoniale, individuale e collettiva, analogamente a quanto già avviene nei principali sistemi finanziari e rimuovendo i vincoli normativi che hanno reso il settore della gestione del risparmio frammentato tra vari intermediari che possono operare solo in alcuni segmenti di attività. Pur confermando la distinzione tra gestione collettiva ed individuale, è stata introdotta la figura del gestore unico prevedendo che le società di gestione del risparmio possano operare su portafogli collettivi (fondi comuni) e individuali (GPM, GPF) mentre imprese di investimento, banche e SIM siano limitate alle gestioni individuali.


La regolamentazione dei prodotti di gestione collettiva, in passato definita dalla legislazione primaria, viene resa più flessibile, affidandola a criteri generali determinati dal ministero del Tesoro in concerto con la Banca d'Italia e la Consob e rinviando, per la disciplina tecnica di dettaglio, a regolamenti emanati da queste ultime ("delegificazione finanziaria").


Si è realizzato un rafforzamento del principio di vigilanza per finalità, introdotto dalla legge n. 1/91 e riaffermato con il D.Lgs. n. 415/96, attuando una ripartizione di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob: "La vigilanza (.) ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori ed alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti ." (Art. 5 - commi 1, 2 e 3 - D.Lgs. n. 58/98). Esteso a tutti i soggetti abilitati (imprese di investimento, cioè SIM ed imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; società di gestione del risparmio; SICAV; intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario; banche), tale modello si è reso necessario in quanto, con l'evoluzione dei mercati, si sono fatti incerti i confini tra le attività e le diverse categorie di operatori con l'emergere di prodotti e servizi finanziari sostanzialmente simili offerti da intermediari di diversa matrice. Ai sensi dell'art. 6 del TUIF, la Consob (con delibera n. 11522 dell'1/07/1998) e la Banca d'Italia (con i provvedimenti dell'1/07/98 e del 20/09/1999) hanno emanato un regolamento che disciplina tali loro competenze.

Nella PARTE III: DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI si pongono le basi di un processo di privatizzazione del mercato , attraverso la trasformazione dei precedenti assetti (proprietari ed organizzativi) dei mercati mobiliari, caratterizzato dai seguenti elementi:
- riconoscimento della natura imprenditoriale dell'attività di organizzazione e gestione dei mercati;
- superamento della tradizionale concezione di tale attività come pubblico servizio;
- sottrazione dell'attività di organizzazione e gestione dei mercati alla sfera di competenza di autorità pubbliche e affidamento della stessa a soggetti privati;
- mantenimento in capo agli organi di controllo pubblici unicamente di poteri di vigilanza e di supervisione generale;
- sostituzione delle tradizionali fonti legislative e regolamentari di disciplina dei mercati con atti di matrice privatistica .
Viene attuata una riforma della gestione accentrata di strumenti finanziari, collocata in un'area privatistica: "l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro" .

La PARTE IV: DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI opera in primo luogo una riforma della normativa relativa all'informazione societaria, talvolta troppo complessa e non sempre idonea a garantire le notizie davvero necessarie, soprattutto quando l'apparente centro di gestione della singola società non coincide con quello di effettivo comando: si pone così rimedio a frammentarietà ed incompletezze della disciplina previgente, assicurando una migliore qualità dell'informazione che il mercato può aspettarsi di ricevere dagli emittenti titoli quotati, una maggiore razionalità nell'uso degli strumenti di controllo interno ed esterno a garanzia del buon funzionamento della gestione amministrativo-contabile delle società, un rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza e del risparmio affluente ai mercati finanziari.

Qui il generale disegno di delegificazione opera nel senso di una attribuzione di poteri regolamentari alla Consob relativamente all'applicazione di obblighi informativi all'offerente, che quando intende effettuare una sollecitazione all'investimento deve dare preventiva comunicazione alla Consob e pubblicare un prospetto che contiene le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente. Nel caso sussista un fondato sospetto di violazione della disciplina, è previsto un potere informativo della Consob nei confronti di acquirenti o sottoscrittori di prodotti finanziari, nonché dei soggetti che svolgono attività di sollecitazione.
Notevoli le innovazioni apportate in materia di offerte pubbliche d'acquisto , obblighi informativi , partecipazioni reciproche, tutela delle minoranze , uso illecito dell'informazione , tutte nell'ottica di contemperare l'esigenza di tutela dell'investitore con la ricerca dell'efficienza del mercato.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 58 /1998 sono entrate in vigore con tempi differenziati, dipendenti dall'emanazione di regolamenti attuativi; per la parte relativa alla disciplina degli intermediari vanno ricordati: il decreto del Ministero del Tesoro n. 468 del 11/11/1998, relativo ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV; il decreto n. 469 del 11/11/1998 relativo all'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24/05/1999, che contiene la definizione dei criteri generali per la redazione dei regolamenti dei fondi; i provvedimenti della Banca d'Italia dell'1/07/1998 (autorizzazione alle SGR; regolamento dei fondi; organizzazione, controlli e partecipazione al capitale di SGR e SICAV) e del 20/09/1999 (partecipazioni detenibili dalle SGR; patrimonio degli OICR; fusione e scissione di SGR e di fondi; banca depositaria) e la delibera Consob n. 11522 dell'1/07/1998, relativa alla disciplina degli intermediari.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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