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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

I fondi comuni d'investimento

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio , ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lett. m) del TUIF comprendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Un fondo comune di investimento è un organismo che, mediante la sottoscrizione di apposite quote di partecipazione, raccoglie risorse finanziarie presso i risparmiatori al fine di gestirle in modo collettivo attraverso il loro investimento in valori mobiliari o altri beni.

Tra i possibili criteri di classificazione dei fondi comuni di investimento troviamo la modalità di funzionamento o struttura (fondi aperti, fondi chiusi, fondi speculativi), il tipo di bene oggetto dell'investimento collettivo (valori mobiliari; valori reali, in primo luogo immobili; quote di altri OICR), l'appartenenza (o meno) dei potenziali sottoscrittori a specifiche categorie, per cui avremo le seguenti tipologie:
- fondi comuni di investimento mobiliare aperti , caratterizzati da un capitale variabile e dalla continua entrata e uscita dei partecipanti al fondo attraverso la sottoscrizione di nuove quote di partecipazione o il riscatto delle quote detenute;
- fondi comuni di investimento mobiliare chiusi , disciplinati dalla legge n. 344 del 14/08/1993, modificata dal D.Lgs. n. 58/98 e caratterizzati da un capitale fisso e da un limite massimo di quote di partecipazione al fondo sottoscrivibili dai risparmiatori, raggiunto il quale la sottoscrizione delle quote si chiude; qualora la società di gestione intenda aumentare il volume della massa di mezzi finanziari a disposizione del fondo, dovrà deliberare il collocamento di nuove quote, secondo una procedura in un certo modo assimilabile a quella prevista per gli aumenti di capitale delle società per azioni ; l'istituzione di fondi chiusi è consentita alle società di gestione del risparmio e ciascun fondo chiuso deve disporre di un proprio regolamento, approvato dalla Banca d'Italia, che individua le caratteristiche del fondo e stabilisce le modalità attraverso le quali la società di gestione è abilitata ad operare;
- fondi comuni di investimento immobiliare chiusi , disciplinati dalla legge n. 86 del 25/01/1994, in parte modificata dal TUIF; la gestione del fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio; il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla data del nulla osta da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo ; la durata del fondo non può essere inferiore a dieci anni e superiore a trenta; per ovviare all'impossibilità di smobilizzare la quota, la normativa sui fondi immobiliari chiusi italiani prevede l'obbligatorietà della richiesta di quotazione in Borsa delle quote stesse ;
- fondi speculativi o hedge funds , previsti dal regolamento del Min. del Tesoro n. 228/99 come profilo strutturale ulteriore rispetto sia alla tradizionale dicotomia fondi aperti/chiusi sia all'oggetto di investimento; si tratta di fondi non armonizzati con soglia minima di sottoscrizione pari ad un milione di euro, il cui gestore, in deroga alle norme prudenziali sul contenimento del rischio previste dalla normativa sugli OICR (provvedimento Banca d'Italia del 20/09/1999) si prefigge di poter ottenere risultati positivi indipendentemente dall'andamento dei mercati in cui opera; tali fondi utilizzano sofisticate tecniche di investimento, cercando di migliorare le performance e proteggendo il portafoglio da eventuali ribassi del mercato ricorrendo all'apertura di posizioni speculative mediante vendite allo scoperto ;
- fondi di fondi , cioè fondi non armonizzati aperti che investono esclusivamente in parti di altri OICR armonizzati, tipologia introdotta nel nostro ordinamento dal provvedimento della Banca d'Italia del 20/09/1999;
- fondi riservati : fondi non armonizzati aperti o chiusi, anch'essi disciplinati da recenti disposizioni (D. Min. Tes. 228/99 e provv. B. Italia 20/09/1999) alla cui sottoscrizione possono accedere unicamente investitori qualificati, che derogano alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio .

Nota:
Alla fine del 2001 erano state autorizzate 16 società di gestione che gestiscono 24 fondi di fondi speculativi; sono in istruttoria le istanze per l'istituzione dei primi hedge funds di diritto italiano, che investono direttamente sui mercati. Mentre ad un fondo comune di investimento viene imposto l'utilizzo di una leva finanziaria massima pari ad uno, ovvero la massima perdita sostenibile ammonta al patrimonio netto del fondo stesso, per gli hedge funds non sussiste limitazione alla leva finanziaria utilizzabile. Proprio in relazione a tale intrinseco maggiore profilo di rischio, l'art. 16 del citato decreto prevede specifiche norme di funzionamento:
1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le cento unità.
3. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi speculativi non può essere inferiore a un milione di euro.
4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.
7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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