Home > Doc > La performance dei fondi comuni > Le SICAV

La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Le SICAV

L'altra tipologia di OICR prevista dal nostro ordinamento, la SICAV, "è una società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni" (art. 1, 1° comma, lett. i del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ). Il legislatore italiano colse l'occasione costituita dal recepimento delle direttive comunitarie n. 611/85 e n. 220/88 per introdurre nell'ordinamento, accanto al fondo comune d'investimento mobiliare aperto esistente già dal 1983, la SICAV, mediante il decreto legislativo n. 84/92.

Introdotta dopo i fondi comuni di investimento mobiliari (a differenza della maggioranza degli altri Paesi, dove il percorso è stato inverso), la SICAV ha rappresentato, per il legislatore italiano, un "affinamento" del fondo comune mentre negli altri Paesi è stata l'introduzione del fondo ad aver rappresentato un'evoluzione della preesistente SICAV . Pur avendo la stessa funzione economica e lo stesso ruolo di investitori istituzionali e cioè di soggetti giuridici volti, istituzionalmente, all'investimento del patrimonio raccolto presso una pluralità di risparmiatori, il fondo ha una struttura trilaterale (società di gestione; fondo; partecipanti) mentre la SICAV ha una struttura giuridica bilaterale definita dalla società e dai soci-investitori . Mentre quindi nello schema del fondo la società di gestione gestisce un patrimonio autonomo, in base ad un rapporto contrattuale, distinto sia dal patrimonio dei partecipanti sia dal patrimonio della società di gestione stessa, nella SICAV il patrimonio da gestire è il capitale della società che si è costituito a seguito dei conferimenti dei soci-investitori.

Nota:
Per la maggioranza dei legislatori europei, lo schema del fondo, con l'idea del patrimonio autonomo distinto sia da quello della società di gestione sia da quello degli investitori e l'idea stessa del gestore esterno sono una evoluzione del modello sicav, nel quale si constata una inadeguatezza a disciplinare il fenomeno della gestione collettiva. Questa inadeguatezza deriva dall'impossibilità di distinguere adeguatamente ruolo e responsabilità di gestore e risparmiatore, formalmente "equiordinati" in quanto soci della medesima società. Si ravvisa, in sintesi, una incertezza e oscurità nella sicav derivante dalla contraddizione interna per cui "la società si presenta, al tempo stesso, quale gestore e quale oggetto dell'investimento" Lener R., "Nascono le sicav" in Società, op.cit, pag. 450.
Nell'ordinamento italiano, invece, si ritiene che la sicav può realizzare una migliore tutela dell'interesse del socio-investitore rispetto al fondo. Quest'idea deriva dalla relazione di accompagnamento del d.lgs. n. 84/92 che giustifica l'introduzione delle sicav accanto ai fondi comuni per il fatto che in esse "il risparmiatore-investitore ricopre anche la figura di socio partecipante e come tale ha la possibilità di incidere, con l'esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento della società".

Dott. Luigi Salvatore Picariello

Successivo: I prodotti "previdenza": fondi pensione e polizze assicurative

Sommario: Index