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Investire in Fondi

Introduzione

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I soggetti che partecipano all'operazione

La tutela dell'investiotore

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Consultare la documentazione informativa disponibile

Scegliere i fondi

Le categorie di fondi disponibili sul mercato

La corretta valutazione delle performance

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La distribuzione dei prodotti

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E se qualcosa non va?

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E se qualcosa non va?

Può sempre capitare una controversia con l'intermediario: una sottoscrizione effettuata in ritardo, documentazione non consegnata od altro. Molto spesso si tratterà di semplici disguidi. A volte, però, la situazione potrebbe essere più complessa.

Per prima cosa, è bene cercare un chiarimento, anche informale , con il soggetto con cui si hanno normalmente rapporti (il promotore finanziario o il dipendente bancario). Se si tratta di un semplice disguido potrà essere facilmente risolto.

Se ciò non fosse sufficiente, occorre effettuare un reclamo formale nei confronti della sgr e/o del soggetto collocatore: si tratterà di inviare una comunicazione scritta motivando le proprie ragioni. Gli intermediari hanno l'obbligo di trattare tutti i reclami, che dovranno essere iscritti in un apposito registro, e di fornire risposta scritta entro 90 giorni dalla ricezione.

Attraverso il reclamo formale il risparmiatore potrà più facilmente far valere le proprie ragioni. Il fatto di trattare il reclamo per iscritto, infatti, da un lato consente un'analisi più approfondita degli argomenti esposti; dall'altro, tutta la questione verrà riportata nel registro dei reclami che, non a caso, è oggetto di controllo da parte delle autorità di vigilanza. Se si vuole avere un riferimento personale all'interno dell'intermediario in occasione di reclami, è bene sapere che il registro viene tenuto dal responsabile del controllo interno.

Oltre al reclamo presso l'intermediario, se si ritiene che l'intermediario o il promotore possano aver violato regole di correttezza o di comportamento, è possibile inviare un esposto alla CONSOB, allegando l'eventuale reclamo già inviato all'intermediario e la risposta ricevuta.

Ricordiamo che l'esposto non comporta di per sè l'apertura di un procedimento amministrativo, nè l'instaurazione di un contraddittorio tra la Consob e l'esponente ma, quando i fatti segnalati rientrano tra le competenze istituzionali e sono sufficientemente circostanziati, determina l'attivazione di un appropriato strumento di vigilanza.

Inoltre, l'ordinamento giuridico italiano non consente alla CONSOB di dare immediata e diretta tutela ai diritti - patrimoniali e non - del singolo esponente, che per questo deve rivolgersi esclusivamente all' Autorità Giudiziaria . I nostri accertamenti, infatti, hanno finalità di vigilanza e mirano a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti e a sanzionarli nel più generale interesse alla tutela del pubblico risparmio.

Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa

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