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Investire in Fondi

Introduzione

Che cos'è un Fondo

le principali caratteristiche dei Fondi

I Tipi di fondi esistenti

I soggetti che partecipano all'operazione

La tutela dell'investiotore

Prima di investire

Individuare il proprio profilo di investimento

Stabilire come investire

Consultare la documentazione informativa disponibile

Scegliere i fondi

Le categorie di fondi disponibili sul mercato

La corretta valutazione delle performance

I costi dell'investimento in fondi

Costi direttamente a carico del cliente

Costi a carico del patrimonio del fondo

Agevolazioni finanziarie

Come acquistare e ottenere il rimborso

La distribuzione dei prodotti

Gli obblighi del collocatore

Le modalità di acquisto

Il valore dell'investimento

Il rimborso dell'investimento

Le operazioni successive alla prima

Come seguire l'investimento

Le informazioni sui quotidiani

Le informazioni comunicate ai singoli sottoscrittori

I documenti da consultare

E se qualcosa non va?

Per saperne di più

Investire in Fondi

La distribuzione dei prodotti

La distribuzione di quote di fondi può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti qualificati e autorizzati a svolgere il servizio di collocamento di strumenti finanziari. Questi soggetti possono essere, oltre alla stessa società di gestione,  società di intermediazione mobiliare  (sim) e banche.

I soggetti collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede e dipendenze (ad esempio gli sportelli bancari) o, eventualmente, anche fuori sede . In quest'ultimo caso essi devono necessariamente avvalersi di promotori finanziari.

L'acquisto dei fondi può anche avvenire attraverso le cosiddette tecniche di comunicazione a distanza . In questo caso l'acquisto ha luogo senza la contestuale presenza "fisica"  di acquirente e venditore.

Le tecniche di comunicazione a distanza più diffuse sono costituite da internet e dai servizi telefonici . Questi ultimi, però, non possono, ad oggi, essere utilizzati per la prima sottoscrizione, ma solo per le operazioni successive.

Nel caso di acquisto fuori sede o via internet , l'efficacia del contratto rimane sospesa per sette giorni a partire dalla data di sottoscrizione. Entro i sette giorni l'investitore può, quindi, comunicare per iscritto il proprio "ripensamento" senza alcun tipo di spesa.

Va ricordato che la facoltà di "ripensamento" non si applica alle sottoscrizioni di fondi successive alla prima nonchè alle operazioni di passaggio tra fondi diversi, purchè appartenenti allo stesso "sistema" (c.d. switch).

Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa

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