Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari
Sollecitazione all'investimento
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio : disposizioni generali
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio : offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Art. 91 Poteri della CONSOB
1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonchè all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.
Art. 92 Parità di trattamento
1. Gli emittenti quotati assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.
Art. 93 Definizione di controllo
1. Nella presenta parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Testo Unico Finanziario
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998
Supplemento Ordinario n. 52