CHANGE LANGUAGE | Home > MERCATI E FINANZA > TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA > Mercati non regolamentati

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Introduzione

I - Disposizioni Comuni

II - Disposizioni Generali

Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari

Mercati Regolamentati

Mercati Regolamentati 2

Mercati non regolamentati

Gestione accentrata di strumenti finanziari

Gestione accentrata di strumenti finanziari 2

Disciplina degli emittenti

Sanzioni Penali

Disposizioni transitorie e finali

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari [Art. 78-79]

Mercati non regolamentati

Art. 78 Scambi organizzati di strumenti finanziari

1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.

2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB può:
a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Art. 79 Scambi di fondi interbancari

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.

2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini.

3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

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