Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Esponenti aziendali e partecipanti al capitale
Società di investimento a capitale variabile
Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi
Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 33 Attività esercitabili
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.
2. Le società di gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

Testo Unico Finanziario
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998
Supplemento Ordinario n. 52