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Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Introduzione

I - Disposizioni Comuni

II - Disposizioni Generali

Vigilanza

Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Soggetti e autorizzazione

Svolgimento dei servizi

Operatività transfrontaliera

Offerta fuori sede

Soggetti autorizzati

Fondi comuni di investimento

Società di investimento a capitale variabile

Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

Disciplina delle crisi

Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari

Disciplina degli emittenti

Sanzioni Penali

Disposizioni transitorie e finali

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Disposizioni Generali [Art.33-42]

Soggetti autorizzati

Art. 33 Attività esercitabili
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.

2. Le società di gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

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